E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nella giornata del 24 luglio il decreto attuativo del cosiddetto "bonus pubblicità", introdotto con DPCM n. 90 del 16 maggio 2018.
Riassumiamo quindi le caratteristiche e le modalità operative, avvertendo che, rispetto alle bozze circolate precedentemente, sono state introdotte alcune variazioni significative (che in questo post sono riportate in grassetto).
Sono beneficiari del credito d'imposta le imprese (indipendentemente dalle dimensioni e dal settore economico di appartenenza), gli enti non commerciali e i lavoratori autonomi.
Gli investimenti per cui si può chiedere il credito d'imposta riguardano campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana o periodica - anche on line - e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuate a partire dal 1 gennaio 2018, il cui valore superi di almeno 1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.
Si specifica che le emittenti radiofoniche o televisive devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, mentre le testate giornalistiche devono essere iscritte presso il competente Tribunale.
Per il periodo compreso fra il 24 giugno e il 31 dicembre 2017, il beneficio è limitato agli investimenti sulla stampa quotidiana e periodica, cartacea oppure on line, e l'incremento dell'1% viene calcolato sullo stesso periodo dell'anno precedente (quindi dal 24 giugno al 31 dicembre 2016).
Il credito d'imposta è pari al 75% della spesa incrementale; è previsto un aumento al 90% del credito per le micro, piccole e medie imprese, ma, poichè questo aumento è al momento sottoposto al giudizio della Commissione Europea, per ora il credito viene calcolato al 75% per tutte le imprese (salvo successivo incremento).
Per quanto riguarda i giornali on line, il decreto prevede che "in caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione digitale in parallelo con l'edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito".
Per gli investimenti effettuati nel 2017 e 2018, la comunicazione telematica (ovvero la procedura sul portale del Ministero, con la quale si calcola l'investimento e il relativo contributo) deve essere inviata tra il 22 settembre e il 22 ottobre 2018. Solo per quest'anno, si procederà con due invii separati, uno relativo al semestre 2017 e uno relativo al 2018. Negli anni successivi, la domanda sarà inviata fra il 1 e il 31 marzo di ciascun anno.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, e viene indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito, e nei periodi d'imposta successivi, fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Per fruire concretamente del credito in compensazione, bisognerà attendere la pubblicazione della conferma dell'agevolazione per le singole imprese richiedenti, che avverrà entro il 24 novembre per i crediti 2017 e 2018, ed entro il 30 aprile per gli anni successivi.
La data del 22 settembre rappresenta il primo giorno utile nel quale caricare sul portale la richiesta di accesso al credito d'imposta. Si potranno caricare contemporaneamente, ma con due procedimenti separati, sia le pratiche per le spese sostenute nel secondo semestre 2017, sia quelle per le spese sostenute nel 2018.
Si tratta di una comunicazione telematica, che deve essere preceduta dalla valutazione sulle spese (per garantirne l'ammissibilità) e dal calcolo della quota incrementale, sulla quale si calcola il contributo. A questo scopo, stiamo predisponendo il modello Excel sul quale caricheremo i dati in modo da ottenere l'importo del credito d'imposta, che dovrà poi essere oggetto di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate.
L'agevolazione non è "a sportello", per cui l'ordine di arrivo delle richieste non è importante; quindi, possiamo utilizzare l'intera finestra che parte il 22 settembre, anche se consiglio di non aspettare gli ultimi giorni, per evitare possibili malfunzionamenti del portale.
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